Art. 24.
(Funghi secchi).

      1. Con la denominazione di «funghi secchi» si intende il prodotto che, dopo essicamento naturale o meccanico, presenta un tasso di umidità non superiore al 12 per cento +/- 2 per cento m/m e con tale denominazione possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle specie indicate nell'allegato IV annesso alla presente legge.
      2. Possono altresì essere poste in commercio altre specie riconosciute idonee con successivi decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonché quelle provenienti dai Paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché legalmente commercializzate in detti Paesi.
      3. I funghi secchi provenienti dai Paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre denominazioni che facciano riferimento al trattamento di disidratazione subito, purché tali denominazioni siano consentite nei Paesi di origine.
      4. La durabilità dei funghi secchi non può essere superiore a dodici mesi decorrenti dalla data del confezionamento.
      5. L'incidenza percentuale delle unità difettose o alterate per ogni singola confezione non deve superare, a seconda delle caratteristiche di cui all'articolo 27, la percentuale del 25-40 per cento m/m suddivisa come segue:

          a) impurezze minerali, non più del 2 per cento m/m;

 

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          b) impurezze organiche di origine vegetale, non più dello 0,2 per cento m/m;

          c) tramiti di larve di ditteri micetofili, non più del 25 per cento m/m;

          d) funghi anneriti, non più del 20 per cento m/m.

      6. La denominazione di vendita di cui al comma 1 deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche dei funghi di cui all'articolo 27.